I datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari della NASpI possono chiedere le agevolazioni previste dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (inizialmente destinata ai lavoratori beneficiari dell’ASpI, sostituita dall’1 maggio 2015 dalla Nuova Assicurazione sociale per l’impiego).
Beneficiari Bonus assunzione in NASpI
Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
Assunzioni agevolate in NASpI
Il beneficio per il datore di lavoro si traduce in un contributo mensile, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al 20% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Requisiti e casi di esclusione
Il tutto a patto che il lavoratore non sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Per fruire dell’incentivo per le assunzioni in NASpI, il datore di lavoro deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono tali condizioni ostative.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n.175/2013