Con la sentenza n. 19103/2017, la Corte di Cassazione, ha chiarito che il licenziamento disciplinare deve essere motivato da una contestazione specifica, immediata ed immutabile, per garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato. In assenza di specificità della contestazione disciplinare il licenziamento va ritenuto illegittimo e, pertanto, impugnabile.
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Contestazione disciplinare specifica
Nel caso esaminato dai giudici supremi il licenziamento disciplinare, ritenuto illegittimo dalla Corte, era stato intimato ad una dipendente per avere comunicato all’esterno dell’azienda notizie riservate sulla società e sui suoi dipendenti, esprimendo anche giudizi denigratori nei confronti della azienda.
Già la Corte di Appello aveva ritenuto che la contestazione disciplinare fosse stata formulata in termini generici, recando riferimenti a fatti privi di collocazione temporale e riferiti da soggetti non specificati, comportando la relativa lesione del diritto di difesa della lavoratrice incolpata.
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Così anche per la Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda, considerando la contestazione degli addebiti riguardasse:
“Fatti privi di collocazione temporale e riferiti a terzi non meglio specificati”.
Diritto di difesa
Nella contestazione disciplinare fornita dall’azienda mancavano una chiara indicazione del contesto nel quale sarebbero state fornite tali informazioni ad un ex dipendente successivamente assunto da un’azienda concorrente, nonché i tempi e i soggetti dai quali sarebbe stata ascoltata la conversazione telefonica nel corso della quale erano state usate dalla lavoratrice, espressioni offensive per l’azienda.
Per la Corte, inoltre, tale genericità della contestazione priva il lavoratore del proprio, fondamentale, diritto di difesa, rendendo di fatto il licenziamento illegittimo.