L’articolo 18 è una delle norme più dibattute dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) – tra le leggi più importanti del diritto del lavoro italiano – ma non è certo l’unica: la Riforma del Lavoro Renzi contenuta nel Ddl Delega prevede infatti di rivoluzionarlo sotto vari aspetti: licenziamenti, controllo a distanza, mansioni dei lavoratori, rappresentanze sindacali.
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Può essere interessante, in questo contesto, ripercorrere l’impianto generale dello Statuto. Si compone di 41 articoli, così suddivisi:
- libertà e dignità del lavoratore (articoli da 1 a 13): fra le altre cose, qui ci sono le norme sulla libertà di opinione del lavoratore, sul controllo a distanza, tutela della salute, mansioni. Alcuni di questi punti sono toccati da modifiche previste dalla riforma del lavoro attualmente in discussione. L’articolo 4, relativo al controllo a distanza, vieta «l‘uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attivita’ dei lavoratori», mentre la riforma chiede di mitigare il divieto alla luce delle nuove esigenze di avanzamento tecnologico. L’articolo 13 disciplina invece le mansioni del lavoratore, vietando di ridimensionare le mansioni e di diminuire la retribuzione, rispetto al livello concordato in assunzione o anche alle eventuali successive promozioni. Il testo attualmente in disucssione della riforma prevede, in base a un emendamento approvato in commssione al Senato, di poter abbassare la qualifica del lavoratore per andare incontro a comprovate esigenze aziandali.
- Liberta sindacale (articoli da 14 a 18): contiene le norme sul diritto ad associarsi a un sindacato, all’attività sindacale, le tutele per i rappresentanti sindacali. E contiene anche l’articolo 18, ovvero la norma che stabilisce il diritto al reintegro nel posto di lavoro per il lavoratore ingiustamente licenziato (nelle aziende sopra i 15 dipendenti).
=> Speciale Articolo 18
- Attività sindacale (articoli da 19 a 27): norme per la costituzione e il ruolo delle rappresentanze sindacali aziendali, assemblee, permessi dei rappresentanti sindacali.
- Disposizioni varie e generali (articoli da 28 a 32): ancora regole sull’attività sindacale, permessi per i dirigenti sindacali, aspettativa per i lavoratori eletti a cariche pubbliche (ad esempio: parlamentari) e per i rappresentanti sindacali provinciali e nazionali, permessi per i lavoratori che vengono eletti in consiglio comunale o provinciale.
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- Norme sul collocamento (articoli 33 e 34): in realtà, entrambi questi articoli (che disciplinavano la commissione di collocamento e le regole per le chiamate individuali), sono stati abrogati.
- Disposizioni finali e penali (articoli da 35 a 41): contiene vari provvedimenti, fra cui quello che stabilisce il limite dei 15 dipendenti per l’applicazione dell’articolo 18 (al di sotto di questa soglia, come è noto, non c’è obbligo di reintegro).