Un disegno di legge per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, incrementare la competitività e agevolare la work-life balance, ossia la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. E’ quanto si propone il lavoro agile, la cui disciplina potrebbe cominciare a produrre i suoi effetti già a partire dal 2017.
Smart working: nuova forma del lavoro dipendente
Cosa è il lavoro agile
Il lavoro agile è una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. In pratica la prestazione lavorativa è svolta sia all’interno dei locali aziendali sia all’esterno comunque entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro previsti dal contratto collettivo di lavoro. Inoltre, durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali non è prevista la presenza di una postazione fissa. Nel lavoro agile, pertanto, non sussistono precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
Smart Working verso l’approvazione
Disciplina del lavoro agile
A introdurre nel nostro ordinamento il lavoro agile, anche con riferimento al pubblico impiego, è il disegno di legge che prevede modalità di lavoro agile, applicabile anche a termine o a tempo indeterminato.
Prima delle modifiche apportate dalla 11^ Commissione la forma scritta era obbligatoria a pena di nullità dell’accordo. Successivamente, tale clausola è stata rimossa al fine di tutelare il lavoratore il quale, in caso di nullità, sarebbe andato incontro a problemi di natura disciplinare per non essere presente sul luogo di lavoro. L’accordo scritto sulla modalità di lavoro agile rientra tra gli atti da comunicare in via obbligatoria al centro per l’impiego competente per territorio.
Elementi dell’accordo
L’accordo deve indicare, fra l’altro, i tempi di riposo, il riferimento alla prestazione all’esterno dei locali aziendali, i poteri direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti impiegati dal lavoratore dipendente, le condizioni che comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari. L’accordo, inoltre, può riconoscere il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze. Il datore di lavoro, poi, relativamente ai periodi di riposo deve assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Il recesso dall’accordo può avvenire nell’ipotesi di giustificato motivo.
Smart working, il diritto di disconnessione
Trattamento economico e sicurezza
Il lavoratore che presta la propria opera sotto forma di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti di altri lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda. Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile e consegnare annualmente una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.