Il Disegno di Legge sul lavoro autonomo ha introdotto una vera portata innovativa.
Ad esempio, gli articoli 12 e 13 si concentrano sul trattamento di maternità e di malattia per autonomi nonché su sospensione contributi previdenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni.
Maternità lavoratrici autonome
Il Ddl Lavoro Autonomo (articolo 12) riformula il trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Si tratta, in pratica, di titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie.
Con le novità introdotte dalla Commissione al Senato viene soppresso, ai fini del trattamento di maternità spettante per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, il requisito dell’effettiva astensione dell’attività lavorativa.
La misura dell’indennità giornaliera di maternità è pari all’80% di 1/365 del reddito derivante dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, percepito nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo oggetto dell’indennità di maternità.
Conservazione lavoro
Le lavoratrici autonome che prestano attività in via continuativa per il committente hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ancorché senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare in caso di gravidanza. Il medesimo diritto è riservato a tutti i lavoratori autonomi in caso di malattia o infortunio. La sospensione avviene su richiesta del lavoratore e non è riconosciuta qualora venga meno l’interesse del committente.
E’, inoltre, prevista la possibilità, previo consenso del committente, di sostituire parzialmente o totalmente le lavoratrici autonome in caso di maternità.
Sospensione premi e contributi
Il terzo comma dell’articolo 13 del Ddl Lavoro Autonomo prevede il diritto di poter sospendere il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. La sospensione è ammessa per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.