Congedo parentale e prestazioni sociali per autonomi

di Nicola Santangelo

Pubblicato 9 Settembre 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:37

Il disegno di legge sul lavoro autonomo, in questi giorni in discussione, introduce importanti modifiche all’attività di quei lavoratori che si obbligano a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

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Il ddl in esame, in buona sostanza, permette ai professionisti di essere più competitivi sul mercato, anche per via dell’introduzione di alcune tutele fino ad ora non previste. Fra questi una nuova forma di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori autonomi ma anche nuova indennità di malattia e prestazioni sociali in caso di riduzione del reddito professionale.

Prestazioni sociali per riduzione reddito

L’articolo 6 del disegno di legge sul lavoro autonomo reca una delega al Governo per definire la possibilità che gli enti di previdenza di diritto privato che gestiscono forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, attivino, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

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Congedo parentale per lavoratori autonomi

E’ prevista una importante modifica alla disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’INPS e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Attualmente le donne hanno diritto, laddove sussista il requisito di 3 mensilità di contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori la data del parto, ad un trattamento economico per congedo parentale fino a 3 mesi per il primo anno di vita del bambino. Con l’approvazione del disegno di legge e senza modifiche all’attuale testo, a partire dal 2017 il periodo per godere del congedo parentale passa da 3 mesi a 6. Inoltre, il diritto al trattamento economico, nel limite di 6 mesi, è esteso anche al secondo e al terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo parentale. Infine il congedo parentale viene rivolto anche al padre.

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Indennità di malattia per lavoratori autonomi

E’ prevista un’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS non solo in caso di degenza ospedaliera come già previsto dal DM 12 gennaio 2001 (a condizione che risultino attribuite 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento e il reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente, al massimale contributivo diminuito del 30%) ma anche in caso di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche nonché gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%.