La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma d’impresa dal nome Società benefit. Non si tratta di una novità assoluta poiché in altri Paesi questa tipologia di aziende è presente da diverso tempo (in America si parla, infatti, di benefit Corporation) ma l’Italia detiene, comunque, il primato di essere il primo Paese Ue a prevedere nel proprio ordinamento questa nuova forma d’impresa. Vediamo, in sintesi, la legislazione italiana delle Società benefit.
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I commi da 376 a 384 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2016 introducono nel nostro ordinamento la Società benefit. Per la verità non si potrebbe parlare di una nuova forma giuridica a tutti gli effetti. E’, piuttosto, un nuovo concetto d’impresa concepito per unire il fine di lucro di una qualsiasi attività commerciale con gli obiettivi sociali e ambientali che ogni impresa dotata di sani principi morali dovrebbe avere. Le nuove disposizioni, infatti, classificano come Società benefit quelle società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Il fine di lucro, quindi, è dominate anche nelle Società benefit che nascono, pertanto, come vere e proprie imprese commerciali ma conservano, tuttavia, una particolare attenzione verso un modo di lavorare più etico e socialmente responsabile. La mission aziendale, quindi, rimane immutata. Ciò che cambia è soltanto il business model. Secondo le attuali disposizioni, la Società benefit nasce già con un orientamento sociale ed etico al punto tale da prevedere le finalità in maniera specifica nell’oggetto sociale. La legislazione, poi, rafforza ancora di più il concetto che la Società benefit non sia una nuova forma giuridica stabilendo che tali finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di persone o di capitali di cui al libro V, titoli V e VI quali, ad esempio, società in nome collettivo e società in accomandita semplice oppure società a responsabilità limitata e società per azioni.
Secondo tale disposizione, la società che sceglie volontariamente di perseguire fini sociali promiscuamente ai fini profit diviene obbligata a condurre tale missione. E’ evidente, quindi, che qualora la Società benefit non adempia a quanto previsto dall’oggetto sociale viene meno agli obblighi statutari.