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Benefit per dipendenti esenti da imposta

di Nicola Santangelo

Pubblicato 27 Giugno 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

Benefit e prestazioni erogate a favore di lavoratori dipendenti sono esenti da imposta se questi sono distribuiti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. E’ il comma 184 dell’articolo 1 dell’ultima Legge di Stabilità a prevederlo, rendendo questi servizi più convenienti, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, rispetto al tradizionale premio di produttività sul quale grava un’imposta del 10%.

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Dopo un anno di assenza della normativa, nel 2016 è spuntata nuovamente la decontribuzione dei premi di produttività. L’articolo 1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che i premi di risultato erogati per un valore non superiore a 2.000 euro (ovvero 2.500 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%. E’ importante, tuttavia, che tali somme siano legate a incrementi di produttività e redditività. Ed è sempre la Legge di Stabilità 2016 a offrire uno strumento più conveniente rispetto al premio di produttività. Almeno sotto il profilo dell’imposizione fiscale. Perché secondo il comma 184 dell’unico articolo della Legge è prevista l’esenzione IRPEF per tutti i benefit e le prestazioni erogati. Viaggi ricreativi, visite specialistiche, abbonamenti a riviste e quotidiani, biglietti per spettacoli, abbonamenti ai mezzi pubblici non sono assoggetti neanche all’imposta sostitutiva. E ciò anche qualora sia il lavoratore ad optare per i benefit in sostituzione del premio tradizionale. Il vantaggio, inoltre, non è soltanto per il lavoratore per via dello sconto fiscale ma lo è anche per il datore di lavoro che deduce integralmente i costi ai fini Irpef e Irap. Si ricorda, infine, che la detassazione relativa ai premi di 2.000 euro ovvero 2.500 euro nonché alle erogazioni in natura riguarda i titolari di redditi di lavoro dipendente del settore privato per importi non superiori, nell’anno precedente a quello di percezione del bonus, a 50.000 euro.