E’ sempre più vicino il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l’Agenzia delle Entrate interviene con la circolare 23/E del 26 maggio per fornire le prime indicazioni operative relative alla modalità di applicazione della disciplina del cosiddetto maxi ammortamento ossia la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi. Una misura, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che tende a incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
=> Legge di stabilità: maxi deducibilità per beni strumentali
La circolare 23/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate è un’utile guida per chi intende beneficiare dell’agevolazione del maxi ammortamento poiché presenta esempi e modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile nonché chiarisce alcuni aspetti di particolare importanza come ad esempio il trattamento dei beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia, la titolarità del beneficio qualora gli investimenti agevolabili si riferiscano ad aziende condotte in affitto o in usufrutto, realizzati mediante contratti di appalto oppure acquistati per essere utilizzati esclusivamente a scopo dimostrativo. La circolare, inoltre, sottolinea che la maggiorazione dell’ammortamento o del canone di leasing deve essere dedotta nel periodo di competenza e non può essere recuperata negli esercizi successivi. Inoltre se il bene o il contratto di leasing è ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione, le quote di ammortamento maggiorato già dedotte non devono essere restituite dal cedente ma le eventuali quote di maggiorazione che, alla data di cessione del bene o del contratto, non risultano essere ancora dedotte non potranno essere più utilizzate né dal cedente, né dal cessionario. E’, poi, importante ricordare che la maggiorazione non ha effetti contabili ma va rilevata in dichiarazione dei redditi. La percentuale si applica all’importo delle quote di ammortamento risultanti dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dal Dm 31/12/1988 ovvero ai canoni di locazione dedotti per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito. In tal caso la maggiorazione si applica solo alla quota capitale dei canoni.