Ancora pochi giorni di tempo per essere riammessi al pagamento rateale dei debiti con il Fisco per i contribuenti decaduti. Entro il 31 maggio 2016 occorre riprendere il versamento della prima delle rate scadute. Solo in questo modo i contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione. La circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, precisando regole, termini e modalità degli adempimenti necessari per consentire la riammissione al beneficio.
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La Legge di Stabilità 2016, nello specifico l’articolo 1, comma 134, ha previsto che i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, possano essere riammessi al pagamento rateale. La riammissione è, tuttavia, subordinata al versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. A tal fine, precisa l’Agenzia, occorre compilare il modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo adoperati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. I contribuenti che possono essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza. Devono, inoltre, aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione. Si è considerati decaduti dal piano di rateazione quando, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata del piano di dilazione, non sono state rispettate le scadenze successive.
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Dopo aver effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il contribuente dovrà trasmettere all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione copia della relativa quietanza di pagamento. L’Ufficio, dopo aver ricevuto la quietanza di versamento, sospende eventuali carichi iscritti a ruolo affinché siano bloccate le azioni esecutive affidate all’Agente della riscossione. A seguito della sospensione dei carichi iscritti a ruolo, l’Ufficio competente ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati ed elabora un nuovo piano rateale. Una volta ripresa la rateazione, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.