L’abrogazione delle norme relative al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale ha portato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a presentare importanti chiarimenti. Nello specifico, il trattamento potrà essere autorizzato ma si rende necessario l’inoltro, per via telematica, di un impegno a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.
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Il comma 70 dell’articolo 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 ha abrogato, con effetti a partire dal 1° gennaio 2016, l’articolo 3 della legge numero 223 del 1991 che disciplinava gli interventi straordinari di integrazione salariale e procedure concorsuali. Da quest’anno, pertanto, non è più possibile autorizzare il trattamento CIGS conseguente alla ammissione delle procedure concorsuali individuate dall’articolo abrogato. In tale ambito per le imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività, la fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dal decreto legislativo 148 del 2015, come già chiarito dalla circolare numero 24 del 2015. Per le imprese che, in base alla normativa previgente e all’articolo 21 del decreto legislativo 148 del 2015, hanno richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e che siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, il trattamento potrà essere autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti. Diviene, adesso, di fondamentale importanza che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. La richiesta va gestita tramite il sistema CIGSonline a cui va allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali e il provvedimento dichiarativo o di ammissione della procedura concorsuale.