Fondi di solidarietà, il nuovo assegno ordinario

di Nicola Santangelo

Pubblicato 22 Febbraio 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

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Per i lavoratori delle aziende che non rientrano nella normativa Cig e Cigs ma che hanno più di 5 dipendenti è in arrivo, in caso di eventi di crisi temporanea e di riorganizzazione aziendale, un assegno ordinario sul modello di quello di cassa integrazione, di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 148 del 14/09/2015. Con la circolare 201/2015 l’INPS ha disciplinato gli aspetti operativi legati alla gestione del nuovo assegno.

=> Il nuovo assegno di sostegno al reddito

Si tratta, in pratica, di un trattamento di integrazione salariale assicurato dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in favore dei lavoratori operanti nei settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cig.

Fra gli eventi che possono giustificare il ricorso all’assegno si riscontrano, fra l’altro:

  • eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione attività o di un ramo di azienda;
  • contratto di solidarietà.

Fra le novità più rilevanti è da evidenziare l’aumento della platea di beneficiari: i fondi sono obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell’ambito della normativa Cig e Cigs e, comunque in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti compresi gli apprendisti. La durata della prestazione è trimestrale rinnovabile (fino a 12 mesi). Nei contratti di solidarietà si può avere fino a 36 mesi di prestazione. La durata dell’assegno dipenderà dalla causale che ha dato origine alla prestazione. Inoltre è stato introdotto un termine iniziale (prima del quale non può essere presentata la domanda) e un termine finale. Si tratta di termini ordinatori, precisa l’INPS, il cui mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione ma la irricevibilità della prestazione stessa (nel caso di presentazione prima dei trenta giorni) o lo slittamento del termine di decorrenza e la decadenza dal trattamento per i periodi anteriori (nel caso di presentazione oltre i quindici giorni).