Indennità di disoccupazione anche per i soggetti che nel corso del 2016 perderanno la collaborazione: lo prevede la Legge di Stabilità per il 2016 tutelando nel periodo transitorio successivo alla riforma delle collaborazioni. Nello specifico, si ha diritto alla Dis-Coll quando si hanno i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della domanda;
- possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente e il giorno di cessazione della collaborazione;
- almeno un mese di contributi nell’anno solare in cui si verifica la cessazione del rapporto ovvero almeno un mese di collaborazione con compenso non inferiore alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contributi.
=> Indennità disoccupazione: mobilità o NASpI?
La Dis-Coll riconosciuta è pari al 75% del reddito dichiarato ai fini dei versamenti alla gestione separata Inps nell’anno in cui si è verificata la cessazione della collaborazione e l’anno precedente diviso per il numero di mesi di contributi o frazione di essi. L’erogazione dell’indennità è mensile e spetta per un numero pari alla metà dei mesi di contribuzione che risultano accreditati dal 1° gennaio dell’anno solare precedente a quello in cui si è verificata la cessazione della collaborazione fino al giorno stesso della cessazione. Resta inteso che le richieste di Dis-Coll saranno accettate fino a esaurimento risorse.