Ammortizzatori sociali: nuove indennità per lavoratori dei call center

di Nicola Santangelo

Pubblicato 3 Dicembre 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

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Nuovi ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore dei call center. A prevederlo è il decreto n. 22763 dello scorso 12 novembre del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che riconosce una indennità ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

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Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, appartenenti alle aziende del settore dei call center che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria. Condizioni necessarie per ottenere l’indennità è un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, la presenza di unità produttive in diverse regioni o province autonome e l’attuazione, entro il 31 dicembre 2013, delle misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto e che risultino ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto.

=> Nuovi ammortizzatori sociali: chiarimenti del Ministero

L’indennità è riconosciuta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da crisi aziendale. A decorrere dal 2016 saranno esclusi i casi di cessazione dell’attività lavorativa dell’azienda o di ramo di essa. Resta inteso che il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Nello specifico, il piano deve indicare gli interventi da affrontare e gli obiettivi da raggiungere per garantire la continuità aziendale e salvaguardare l’occupazione. A carico delle imprese che presentano domanda di fruizione dell’incentivo è stabilito un contributo addizionale nella seguente misura:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il limite delle 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.