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Imprese agricole: agevolazioni e-commerce, domande entro febbraio 2016

di Nicola Santangelo

Pubblicato 26 Agosto 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

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Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alla fine del mese di febbraio del prossimo anno. Entro tale data le imprese agricole devono presentare le domande per richiedere le agevolazioni fiscali sugli investimenti in commercio elettronico introdotte dal decreto legge 91/2014. Oggetto dell’agevolazione sono gli investimenti in piattaforme tecnologiche per l’e-commerce e per la promozione della cooperazione della filiera.

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La data da segnare in agenda è quella della fine del mese di febbraio del 2016. Le agevolazioni introdotte dai commi 1 e 2 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 consentono alle imprese che operano nel settore agricolo di beneficiare di un credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico. Destinatarie del provvedimento sono le imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento della Ue. Più nel dettaglio, beneficiano del credito d’imposta le imprese titolari di reddito agrario o di impresa, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura ovvero che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’allegato dellUnione, che ai sensi del regolamento 651/2014 siano qualificati come piccole e medie imprese.

Sono oggetto di agevolazione le spese sostenute per lo sviluppo e-commerce relative a dotazioni tecnologiche software, progettazione, implementazione e sviluppo dei database e sistemi di sicurezza. Il credito d’imposta è concesso per gli interventi realizzati dopo il 14 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo, aventi competenza a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. La misura del credito d’imposta varia dal 10% al 40% con il limite massimo di 50.000 euro. Il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. I termini e le modalità di applicazione sono state definite con decreto attuativo del 13 gennaio 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015. Lo stesso decreto ne ha fissato il termine ultimo alla data del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.