Il lavoro a chiamata è una formula contrattuale nella quale il lavoratore rimane a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo sulla base di particolari esigenze. Il lavoro a chiamata può essere svolto nei confronti di ciascun datore di lavoro fino ad un massimo di 400 giornate effettive nell’arco di tre anni solari. Tale limite non vale per le imprese operanti nel settore del turismo, i pubblici esercizi e le imprese dello spettacolo.
=> Lavoro a chiamata: settori senza limiti di quantità
Fra le novità 2015 sul lavoro a chiamata introdotte dal D.Lgs. 81/2015 che ha abrogato, a partire dal 25 giugno 2015, gli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 276/2003, vi è la possibilità di ammettere il contratto a chiamata correlato a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno se disciplinato dei contratti collettivi. In caso di mancanza di contratto collettivo l’utilizzo va disciplinato con decreto del Ministero del Lavoro. E’ possibile stipulare contratti a chiamata con giovani fino a 24 anni e con persone over 55. E’, invece, fatto divieto l’utilizzo del contratto a chiamata nelle unità produttive interessate da licenziamenti collettivi entro i sei mesi precedenti ovvero nelle quali sono in corso sospensioni o riduzioni dal lavoro in Cig, di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata. Divieto di utilizzo anche per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Il rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro qualora sia stata accordata l’indennità di disponibilità è motivo di licenziamento e comporta la restituzione della parte di indennità riferita all’arco temporale successivo al rifiuto stesso. Il lavoratore, inoltre, non può essere chiamato a corrispondere un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi ovvero, in mancanza, dal contratto di lavoro. Il lavoratore a chiamata va conteggiato nell’organico aziendale in proporzione all’orario di lavoro prestato in ciascun semestre.