A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita la NASpI ossia la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. I destinatari della NASpI sono tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
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La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modifiche;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La NASpI è proporzionale all’ammontare imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni diviso per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Qualora la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di euro 1.195 rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. Qualora l’indennità sia superiore al predetto importo, l’indennità sarà pari al 75% dell’importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso la NASpI non può superare, per il 2015, l’importo mensile di euro 1.300 rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente. Inoltre, la NASpI si riduce del 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
=> NASpI: le istruzioni INPS
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Non vanno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. A partire dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane. La domanda della NASpI deve essere presentata all’INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’erogazione della NASpI è condizionata alla partecipazione di iniziative di attivazione lavorativa ovvero a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.