Finalità e principi del bilancio d’esercizio

di Nicola Santangelo

Pubblicato 16 Luglio 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

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Il bilancio d’esercizio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Gli amministratori della società, cui è demandato l’obbligo di redazione del bilancio, devono redigere anche la relazione sulla gestione. Per una corretta redazione del bilancio occorre osservare le disposizioni contenute nel codice civile e nei principi contabili emanati dall’Oic.

 

Stato Patrimoniale: apertura dei conti

La finalità del bilancio è quella di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società anche fornendo informazioni integrative non previste dal codice civile. Affinché ciò sia possibile, lo stesso codice civile obbliga alla deroga delle disposizioni civilistiche qualora queste non consentano una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione aziendale. Le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa sono di interesse per una platea di soggetti – azionisti, creditori, istituti di credito – che necessitano di essere informati periodicamente sulle condizioni dell’impresa e sull’andamento economico e finanziario. Le finalità del bilancio, tuttavia, non si esauriscono qui poiché tale documento rappresenta uno strumento utile per fini interni all’impresa, come ad esempio la programmazione e il controllo.

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Nella redazione del bilancio, inoltre, occorre rispettare una serie di principi generali che non trovano applicazione nelle regole specifiche. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti:

  • chiarezza: il bilancio deve essere redatto in modo tale che le informazioni siano chiare e di agevole lettura:
  • rappresentazione veritiera e corretta: il bilancio deve contenere valori attendibili e stime ragionevoli;
  • prudenza: il bilancio deve indicare i profitti realizzati e tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate;
  • prevalenza della sostanza sulla forma: la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
  • continuità: la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività;
  • competenza: nella redazione del bilancio si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento nonché dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura;
  • costanza dei criteri di valutazione: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. E’ tuttavia possibile derogare a tale principio ma occorre darne adeguata motivazione in Nota Integrativa;
  • completezza dell’informazione: il bilancio deve essere predisposto in maniera tale da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari;
  • comprensibilità: il bilancio d’esercizio deve essere analitico e corredato dalla Nota Integrativa che ne faciliti la comprensione;
  • neutralità: poiché il bilancio è rivolto ad una moltitudine di destinatari deve fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali senza favorire gli interessi e le esigenze di particolari gruppi di persone;
  • comparabilità: deve essere possibile comparare i bilanci della stessa impresa riferiti a periodi diversi ovvero di diverse imprese ma riferiti al medesimo periodo. Per questo è necessario evidenziare in Nota Integrativa i criteri di valutazione adottati.