Il Jobs Act assume sempre più la sua forma definitiva. Gran parte dei tasselli sono già al proprio posto, prima con l’introduzione del nuovo contratto a tutele crescenti nel quale è previsto un indennizzo economico al posto del reintegro in caso di licenziamento illegittimo, quindi con la Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego. Adesso è la volta di conciliare in maniera più efficace le esigenze di vita e di lavoro. E ciò sta avvenendo con l’aumento dell’età del bambino entro la quale poter godere del congedo parentale.
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E’ arrivato il via libera definitivo sulle modifiche del congedo parentale. E’ stata esteso, da 3 a 6 anni e da 8 a 12 anni di età del bambino, l’arco temporale in cui i genitori possono beneficiare del congedo parentale retribuito al 30% e di quello non retribuito. Con le modifiche apportate dal decreto sulle “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti possono godere del congedo parentale entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo complessivo di dieci mesi (aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).
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Entro i primi 6 anni di età del bambino, per un periodo complessivo di sei mesi è riconosciuto un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Fino ai 12 anni del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Altra novità è l’introduzione della possibilità di sfruttare il congedo a ore o di costruire un part-time spalmando in modo orizzontale il congedo parentale sull’orario di lavoro.