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Regime di contabilità semplificata per imprese minori

di Nicola Santangelo

Pubblicato 12 Giugno 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

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I soggetti che rivestono una particolare natura giuridica e che non superano determinati limiti di ricavi sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili previste dall’articolo 14 del DPR 600/73. Si tratta del regime di contabilità semplificata e, rispetto al regime ordinario, prevede minori oneri in termini di adempimenti.Il regime di contabilità semplificata è riservato alle persone fisiche, alle società di persone e soggetti equiparati che nel periodo d’imposta precedente non hanno superato i ricavi annui pari a 400.000 euro se hanno per oggetto la prestazione di servizi e 700.000 euro per le imprese esercenti altre attività.

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Il regime di contabilità semplificata può essere adottato anche in sede di avvio di una nuova attività qualora si preveda di conseguire, nel primo anno di attività, ricavi o compensi per un ammontare non superiore ai suddetti limiti. Se l’attività è iniziata in corso d’anno il limite dei ricavi si considera proporzionale al periodo di attività. Il soggetto che, adottato il regime di contabilità semplificata, dovesse superare il limite dei ricavi potrà, comunque continuare ad avvalersi del regime solo per il periodo d’imposta in corso.

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L’applicazione del regime di contabilità semplificata avviene per default. Il soggetto, quindi, ricade naturalmente nel regime semplificato e non ha obbligo di presentare alcuna richiesta né effettuare particolari indicazioni nei modelli AA9/11 o AA7/10 presentati in sede di inizio attività e nel quadro VO della dichiarazione IVA da presentare nel periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività. Il regime di contabilità semplificata non ha una durata minima e può essere applicato di anno in anno fino alla sussistenza dei relativi presupposti. I soggetti in contabilità semplificata hanno l’obbligo di tenere i registri IVA sui quali annotare anche le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva e le scritture di chiusura e di assestamento di fine anno. Le operazioni non rilevanti ai fini Iva vanno annotate entro 60 giorni dalla data di effettuazione mentre le scritture di rettifica entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. E’, inoltre, obbligatoria la tenuta dei libri e dei registri prescritti dalla legislazione sul lavoro e da altre disposizioni diverse dal Dpr 600/73.