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Contratto di lavoro: forma e contenuto

di Nicola Santangelo

Pubblicato 5 Agosto 2014
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

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Al momento dell’assunzione e, comunque, prima dell’inizio dell’attività lavorativa il datore di lavoro deve consegnare una copia del contratto di lavoro al prestatore. Solo in questo modo adempie all’obbligo di comunicare al dipendente le informazioni del rapporto. Il contratto deve essere redatto necessariamente per iscritto e deve riportare obbligatoriamente alcuni elementi. Vediamo quali.

I requisiti del contratto di lavoro, che prende anche nome di lettera di assunzione, sono previsti dagli articoli 1325 e seguenti del Codice Civile e, nello specifico, devono evidenziare l’accordo o la volontà delle parti e la causa ossia lo scambio tra lavoro e retribuzione.

Per il contratto di lavoro è prevista la forma scritta, come stabilito dal dlgs 152/1997. Deve contenere l’identità delle parti; il luogo di lavoro ovvero, in mancanza di un luogo fisso, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi; la data di inizio del rapporto di lavoro; la durata; il periodo di prova, se previsto; l’inquadramento, la qualifica e il livello attribuiti al dipendente; l’orario di lavoro; la retribuzione; le ferie; i termini di preavviso in caso di recesso.

La prestazione lavorativa si determina indicando nel contratto l’attività che il dipendente dovrà svolgere che deve essere lecita e determinata o determinabile. Pertanto il lavoratore non può essere adibito a mansioni differenti per le quali è stato assunto. Occorre, quindi, che il contratto individui espressamente la mansione, il livello di inquadramento e la corrispondente retribuzione.

Altro elemento obbligatorio del contratto è il corrispettivo dovuto a fronte della prestazione fornita dal lavoratore. La retribuzione è determinata liberamente dalle parti nel rispetto degli standard minimi dettati dai contratti collettivi nazionali del lavoro.

Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso.