La Riforma del Lavoro Fornero ha apportato alcune novità in materia di incentivi per le assunzioni di lavoratori di cui alla legge n. 407/1990 (lavoratori disoccupati da 24 mesi) e alla legge n. 223/1991 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ), con limitazioni che potrebbero nuocere alle PMI che desiderano assumere dei lavoratori appartenenti ai “recinti” sopra accennati, ma che – a ben vedere – riconducono l’attribuzione degli incentivi e dei conseguenti codici di autorizzazione su confini ben più congrui.
La prima stretta fa riferimento alle assunzioni in presenza di obbligo legale o contrattuale: se rappresenta l’esecuzione di un obbligo già preesistente in virtù della legge o del sistema di contrattazione collettiva, scatta lo stop per gli incentivi, anche in caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione (e, pertanto, per il tramite di un’agenzia per il lavoro).
La seconda linea restrittiva fa invece riferimento all’assunzione in violazione di un diritto di precedenza: in parole meno sintetiche, se l’assunzione agevolata è stata effettuata scavalcando il diritto di precedenza che la legge o il contratto collettivo prevede a beneficio di un altro lavoratore licenziato, gli incentivi vengono esclusi.
La stessa regola, come sopra, vale anche per l’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, qualora l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore che risulti essere titolare del già ricordato diritto di precedenza.
Il terzo blocco degli incentivi scatta in presenza di sospensione dal lavoro: se il datore di lavoro o il somministratore hanno in corso delle sospensioni per situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, non potranno accedere ai benefit previsti.
Unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono rivolte all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o effettuate presso differenti unità produttive.
Infine, l’ultima ipotesi di agevolazione negata è rappresentata dalla riassunzione: non è possibile fruire dei bonus nell’ipotesi di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidente con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in chiaro rapporto di collegamento o di controllo.