La riforma del Lavoro è stata presentata al Quirinale, firmata dal Presidente della repubblica e si avvia verso all’iter parlamentare (dove non si è esclude il colpo di scena del voto di fiducia). Fra le più importanti novità , in tema di articolo 18, vi è il possibile reintegro – a discrezione del giudice e, a detta del Premier Monti, “in casi estremi e improbabili” – se il motivo economico del licenziamento è palesemente insussistente. A deciderlo, comunque, sarà il giudice il quale potrà pronunciarsi sull'indennità che può arrivare a 24 mensilità .
Ma le novità sono tante, vediamo le prime, in termini di assunzioni e licenziamenti.
Settanta articoli compongono il testo del Ddl e promettono di riformare interamente il mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di ridurre le rigidità del sistema Italia e aumentare la produttività .
APPRENDISTATO
Pur senza la revisione dei contratti annunciata inizialmente, è stato definito l’apprendistato come una sorta di percorso obbligato per tutti coloro che entrano nel mondo del lavoro.
La normativa permetterà , per i primi 36 mesi, l'assunzione di nuovi apprendisti in funzione del 30% di stabilizzati nell’ultimo triennio. Tale percentuale salirà al 50% a partire dal trentasettesimo mese successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
E’ prevista una durata minima di 6 mesi ovvero anche inferiore per le attività a carattere stagionale.
Modificato anche il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati: un’impresa potrà assumere tre apprendisti ogni due lavoratori a tempo indeterminato.
LICENZIAMENTI
La rimodulazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è in effetti la principale novità del disegno di legge.
In particolare, rispetto alla bozza iniziale sono stati ampliati i casi in cui è previsto il reintegro del lavoratore licenziato ed è stato ridotto a 12 – 24 mensilità (piuttosto che 15 – 27 mensilità ) il range per l’indennizzo minimo e massimo, previsto nei casi in cui il giudice nega il rientro nel posto di lavoro.
Qualora venga accertata la manifesta insussistenza del licenziamento per motivi economici, il giudice (oltre al risarcimento pari a 12 mensilità ) può disporre anche il reintegro. Resta inteso che il lavoratore ha la facoltà di optare per l'indennizzo.
Partite IVA
Stop alle Partite IVA che mascherano contratti di lavoro subordinato, pur con l’effetto collaterale di appiattire tutta la casistica possibile, finendo per penalizzare i piccoli studi professionali e quegli stessi consulenti che optavano liberamente per questa soluzione contrattuale in virtù dei benefici economici e di flessibilità .
Da adesso si presumerà sempre e comunque il rapporto coordinato e continuativo piuttosto che autonomo e occasionale quando questo duri complessivamente più di sei mesi nell'arco dell’anno e quando da esso il lavoratore ricavi più del 75% dei corrispettivi.
Le nuove disposizioni scattano da subito per le collaborazioni in essere, mentre si applicano a partire da 12 mesi dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro per le nuove collaborazioni.
CO.CO.PRO
Particolare attenzione anche alle collaborazioni a progetto. Tutti i nuovi rapporti di co.co.pro. dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Le nuove regole si applicano ai progetti avviati dopo l’entrata in vigore della riforma
LAVORO INTERMITTENTE
Previsto l'obbligo, in caso di lavoro intermittente, di una comunicazione amministrativa tramite fax o Pec in occasione di ogni chiamata del lavoratore.