Dopo aver analizzato la figura del responsabile della sicurezza, passiamo ad dettagliare le responsabilità per il datore di lavoro una volta individuato il responsabile, alla luce di quanto disposto da una recente sentenza della Cassazione penale.
In pratica si fa riferimento ad un grave infortunio avvenuto ad un lavoratore mentre utilizzava una macchina assemblatrice priva di griglia di protezione.
La sentenza di primo grado imputava al datore di lavoro infrazioni contravvenzionali. In appello, invece, il vertice aziendale della sicurezza veniva condannato per lesioni personali gravi con violazioni della normativa antifortunistica. In quella sede il datore di lavoro si difendeva sostenendo che il lavoratore “ha posto in essere una condotta volontaria ed abnorme” introducendo la mano in una zona pericolosa mentre il macchinario era in movimento. Faceva presente, inoltre, che seppur senza uno specifico atto formale, un responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione era stato delegato a seguire quel processo produttivo.
Ma è la successiva sentenza n. 6400 del 16 febbraio 2012 della Cassazione a stabilire che il datore di lavoro non è esente da responsabilità . In sostanza il vertice della sicurezza versa in colpa qualora consente ai propri dipendenti di operare sul luogo di lavoro in pericolo.
Per quanto riguarda la delega, la Cassazione fa presente che, come stabilito dall'articolo 16 comma 1 lettera a) del Decreto 81/2008 è prevista la forma scritta. E' importante riflettere anche riguardo alla delega rilasciata al responsabile della sicurezza che non equivale ad una delega di funzioni.