Sono passati tre anni da quando fu presentata dalla Commissione Europea la direttiva sui diritti dei consumatori e da alcuni mesi, con la direttiva 2011/83/UE, è avvenuta l’approvazione in via definitiva: si tratta, in pratica, di un accordo il cui obiettivo è quello di assicurare regole chiare e comuni in materia di diritti dei consumatori in tutta l'Unione Europea in particolare nei contratti online.
Vediamo, allora, di conoscere le novità della normativa che interessano e coinvolgono le aziende italiane.
Trasparenza dei prezzi
La normativa vuole contrastare il fenomeno delle trappole dei costi nascosti ossia del pagamento di un servizio presentato apparentemente come gratuito. Per questo motivo, affinché sussista l'obbligo di pagamento, le imprese dovranno ottenere la conferma esplicita dell’avvenuta comprensione da parte del consumatore che vi è un prezzo da pagare. Il venditore è tenuto a indicare chiaramente il prezzo del prodotto o del servizio comprensivo di eventuali addebiti supplementari.
Stop alle caselle preselezionate
In alcuni casi, negli acquisti online è possibile ottenere opzioni supplementari del prodotto venduto. Caso emblematico quello dell'acquisto di biglietti aerei con l'opzione facoltativa dell'assicurazione viaggio o del noleggio auto. Ebbene, questi servizi aggiuntivi non possono essere offerti mediante caselle preselezionate.
Diritto di recesso
Il periodo durante il quale i consumatori potranno recedere dal contratto è esteso a 14 giorni di calendario. Entro tale periodo i consumatori possono restituire, per qualunque ragione, il prodotto acquistato. Il venditore ha l'obbligo di informare chiaramente il cliente sul diritto di recesso. In caso contrario tale periodo viene esteso a un anno. Il diritto di recesso è esteso anche alle aste online tuttavia in tal caso è possibile restituire le merci solo se acquistate da un venditore professionista. Il periodo di recesso decorre da quando il consumatore riceve il bene.
Diritto di rimborso
Entro 14 giorni dal recesso il venditore deve provvedere a rimborsare all'acquirente il prezzo pagato da questi, comprensivo delle spese di consegna. I costi sostenuti per la resa del bene venduto possono essere sostenuti dall'acquirente ma, in tal caso, occorre informare chiaramente e preventivamente i consumatori. Il venditore è tenuto a coprire eventuali danni verificati durante il trasporto e fino al momento in cui l'acquirente ne prende possesso.