Con il contratto di compravendita il venditore trasferisce al compratore la proprietà di una cosa o un diritto ricevendone in cambio il corrispettivo in denaro o un altro bene. In quest'ultimo caso il contratto prende nome di permuta. Il prezzo del corrispettivo, liberamente individuato dalle parti, è solitamente indicato nel contratto.
Può essere oggetto di compravendita qualsiasi bene sia materiale che immateriale. Possono essere oggetto di compravendita anche i crediti. Il codice civile prevede e disciplina anche la vendita di cose future. In tal caso il passaggio della proprietà del bene avverrà nel momento in cui la cosa viene a esistere, in alternativa la vendita è nulla.
La forma del contratto di compravendita è libera quando oggetto di trasferimento sono beni mobili. In caso contrario il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità , e deve essere reso pubblico con trascrizione nei registri immobiliari.
La proprietà del bene passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti raggiungono l'accordo anche se il bene non è stato materialmente consegnato o il corrispettivo è stato pagato. E' obbligo del venditore, comunque, consegnare il bene al compratore nello stato in cui si trovava al momento della vendita corredato dagli accessori e dai documenti che ne attestano il passaggio di proprietà . Il venditore è, inoltre, tenuto a garantire la cosa venduta da vizi che rendano inidoneo all'uso il bene ceduto o ne diminuiscano sensibilmente il valore.
L'articolo 1490 del codice civile definisce vizi i difetti strumentali ovvero le deficienze che rendono la cosa meno idonea all'uso cui è destinata. I vizi, per essere tali, devono essere occulti. L'articolo 1491 del codice civile, infatti, stabilisce che qualora al momento della conclusione del contratto il compratore avesse conosciuto i vizi oppure questi fossero facilmente riconoscibili, la garanzia non è dovuta. In tal caso il compratore non ha diritto né a riduzione del prezzo di acquisto né alla risoluzione del contratto.