Se ci troviamo di fronte ad un avviso immediatamente esecutivo, il recupero di quanto dovuto viene affidato all'agente di riscossione, che provvede al recupero delle somme, senza la preventiva notifica della cartella.
Se non siamo di fronte ad un accertamento immediatamente esecutivo tutto rimane come prima. E quindi il ricorso andrà presentato dopo la notifica della cartella di pagamento, contenente l’addebito dell’iscrizione a ruolo provvisoria. In questa eventualità , l’istanza di sospensione potrà essere prodotta anche in un momento successivo al ricorso.
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica. Fa eccezione il solo ricorso contro il silenzio rifiuto a un’istanza di rimborso del contribuente, che può essere proposto decorsi 90 giorni dall’istanza e sino a 10 anni dalla stessa.
Nel caso si presenti istanza di accertamento con adesione, il termine diventa 90 giorni, ed è ammissibile sono nel caso di avviso di accertamento e non altri atti, come, per esempio, la cartella.