Secondo la recente giurisprudenza, per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è sufficiente il dolo generico. La semplice consapevolezza e volontà della omissione o della tardività nei pagamenti configurano, pertanto, un comportamento penalmente rilevante, senza la necessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta.
Lo ha ribadito, di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35895/2011.
Per gli Ermellini, infatti, per la sussistenza del reato rilevano soltanto il pagamento della retribuzione e la scadenza dei termini per i versamenti INPS.
Non è necessaria dunque alcun altra indagine circa l’esistenza o meno del dolo specifico.
Mentre invece, per la prova della condotta illecita, è sufficiente la testimonianza dell’ispettore del lavoro, il quale abbia verificato telematicamente, e dunque anche senza una visita ispettiva, i ritardi o le omissioni nei versamenti.