Il maxi-emendamento governativo alla manovra finanziaria, il d.l. n. 138/2011, ha introdotto una nuova ipotesi di tassazione per l’uso di beni intestati fittiziamente a società di comodo.
La tassazione è finalizzata anche a potenziare l’attività di accertamento effettuata dall’Agenzia delle Entrate utilizzando il metodo sintetico: è stato, infatti, stabilito che, qualora la società o l’impresa individuale conceda dei beni in godimento, rispettivamente, ai soci o ai familiari dell'imprenditore, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso.
Peraltro, i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
Una norma analoga a quella in esame è prevista, ai fini dell’IVA, in base al quale non è detraibile l'imposta pagata per l'acquisto di beni che vengono messi a disposizione dei soci gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale.