Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha aggiornato le linee guida per l’adeguata verifica della clientela. Vediamo sinteticamente di analizzare le principali modifiche.
Le linee guida partono dal presupposto che le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela sono previste dal legislatore come una mera facoltà ; per tale motivo il Consiglio Nazionale cerca di fornire ai propri iscritti le procedure di sostegno per la realizzazione degli obblighi imposti, il cui adempimento risulterebbe in caso contrario di difficile attuazione.
In riferimento a ogni cliente il professionista dovrà , in primo luogo, verificare la sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica. A tal fine, il documento redatto dal Consoglio contiene una classificazione delle prestazioni normalmente svolte dai professionisti che devono essere oggetto dell'adempimento.
Il documento apporta modifiche in riferimento alla prestazioni del professionista che devono essere oggetto di adeguata verifica: l'importo delle operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; le di valore indeterminato o indeterminabile.
L'attenzione, per il professionista che svolge l'attività di mediazione, deve essere focalizzata sugli altri obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio di cui al citato decreto, e più precisamente: segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; comunicazione al MEF delle violazioni all'uso del contante; formazione del personale.
Viene ribadito che i sindaci non chiamati al controllo legale dei conti, siano essi nominati nelle società o enti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ovvero in società di “diritto comune”, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica.
Diversa è la situazione in cui al collegio è attribuito anche la funzione di controllo legale; i compiti per tali soggetti sono equiparati a quelli svolti dal revisore legale. Per queste soggetti si deve applicare la normativa antiriciclaggio, come: l'adeguata verifica dovrà essere posta in essere individualmente da ciascun componente l'organo collegiale; la valutazione del rischio e le altre incombenze in tema di adeguata verifica dovranno essere svolte in almeno una circostanza durante il mandato triennale; l'adeguata verifica dovrà essere svolta secondo le indicazioni contenute nel documento , oggetto del presente commento, emanato in materia di linee guida per l'adeguata verifica della clientela.