L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ha approvato le linee guida in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi ad appalti pubblici ex art. 3, l. 13.8.2010, n. 136 (obbligo cui sono soggetti i contratti sottoscritti dopo il 7.9.2010 e quelli sottoscritti anteriormente ed adeguati entro il 17.6.2011).
Gli aspetti fondamentali della relativa disciplina contenuti nell'art. 3 citato riguardano l'utilizzo di conti correnti dedicati per incassi/pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratti di appalto, il divieto di utilizzo del contante per tali incassi/pagamenti e di movimentazioni in contante sui conti dedicati e l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.
Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano ai contratti di appalto e di concessione, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di affidamento utilizzata, mentre.
La determinazione precisa che il conto corrente bancario o postale può essere dedicato anche in via non esclusiva, potendo essere utilizzato promiscuamente per più commesse o per movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche dedicate.
È ammesso dedicare più conti alla stessa commessa o un unico conto a più commesse.
Se l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto corrente dedicato, può utilizzare solo il bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire al tracciabilità .
La piena tracciabilità si ha in caso di trasferimenti di fondi effettuati con bonifico bancario o postale oltre che nel caso di utilizzo delle cd. RI.BA.. Diversamente. per i servizi, di addebito diretto, il requisito della piena tracciabilità è garantito dal servizio SepA direct debit e non dal servizio rid.