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Cancellazione dal Registro Imprese e sopravvenienze attive

di Roberto Grementieri

Pubblicato 13 Settembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

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Con la risoluzione 77/E del 27 luglio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire gli effetti della cancellazione delle società  dal Registro delle Imprese a seguito delle recenti modifiche: il d.lgs. 6/2003 ha modificato l'articolo 2456 c.c., inserendovi l'inciso “ferma restando l'estinzione della società “.
Secondo il nuovo testo della norma, “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società  dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società , dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società 
“.

A proposito della natura giuridica della cancellazione delle società  dal registro delle imprese, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha manifestato diversi orientamenti.

Prima dell'inciso “ferma restando l'estinzione della società “, la Suprema corte aveva prevalentemente optato per la natura dichiarativa della cancellazioni.
Secondo tale orientamento, l'estinzione della società  si verificava solo quando fossero esauriti tutti i rapporti giuridici a essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, compresi i contenziosi in corso con i terzi.

Con pronunce successive alla riforma del diritto societario, la Cassazione ha mutato orientamento, affermando la natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione irreversibile della società , anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti.

Un altro problema da affrontare è quello delle sopravvenienze attive, ossia degli elementi patrimoniali attivi, non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data.

L'Agenzia delle Entrate afferma che le sopravvenienze attive devono essere attribuite “proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1100 del c. c., simile, in linea generale, a quello degli eredi”.