Scritture contabili informatizzate: firma digitale e marcatura temporale

di Roberto Grementieri

Pubblicato 12 Settembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

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La legge 106/2011 di conversione del c.d. decreto sviluppo ha eliminato alcune criticità  legate alla tenuta informatica delle scritture contabili.

Con l'articolo 16 del d.l. 185/2008 è stato introdotto l'articolo 2215-bis c.c. con lo scopo di favorire lo sviluppo della gestione digitale di libri, repertori e scritture contabili, di cui all'articolo 2214 c.c.

Al fine di attestare la regolarità  delle scritture contabili, in caso di tenuta con strumenti informatici, l'articolo 2215-bis disponeva che ogni tre mesi bisognava apporre sui documenti in questione “marcatura temporale e firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato“.

Quello che più preoccupava gli operatori del settore era la valenza probatoria dei documenti, nel senso che, per conferire al documento informatico l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2710 c.c. era necessaria l'apposizione della firma digitale e della marca temporale ogni tre mesi

Diversamente dal punto di vista fiscale, per conservare digitalmente le scritture contabili è necessario apporre firma digitale e marca temporale con cadenza almeno annuale.

Le modifiche apportate all'articolo 2215-bis c.C. risolvono le problematiche sopra esposte e contribuiscono, inoltre, ad armonizzare tra di loro le disposizioni civilistiche e quelle fiscali, poichè “gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato“.