L’imprenditore che affida la tenuta della contabilità ad un commercialista non è esente dal coinvolgimento in caso di bancarotta documentale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 29161, in cui si specifica chiaramente che, tra gli obblighi dell’imprenditore, rientra quello di una stretta vigilanza sulla gestione societaria.
Nel caso specifico, la Corte ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di tre giovani imprenditori, la cui difesa aveva tentato di farli scagionare dalle accuse per la pessima tenuta della contabilità puntando sull’incarico conferito ad un commercialista.
Nulla da fare: “In tema di bancarotta fraudolenta documentale – ha spiegato la Cassazione – l‘imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall’obbligo di vigilare e controllare l’attività svolta dal delegato”.
Rispetto a questo tipo di reato, la Cassazione ha spiegato inoltre che la bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
Perciò, se anche la volontà dell’imprenditore non è quella di compiere una condotta illegale (nel qual caso si entrerebbe nel campo del dolo specifico), ma egli è consapevole del fatto che una non accurata tenuta dei registri lo espone al rischio di accusa per bancarotta documentale, allora un comportamento che di fatto non renda possibile la ricostruzione del patrimonio lo rende punibile per dolo generico.