Il Collegato Lavoro 2010 aveva dato delega al Legislatore di procedere al riordino dell'istituto dell'apprendistato. In data 7 luglio 2011 il testo presentato ha ottenuto l’approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'apporto di alcuni significativi interventi.
Il testo, infatti, presenta alcune novità rispetto al testo licenziato a maggio che di seguito si riassumono nei tratti essenziali:
a) disciplina generale: rimessa ad accordi interconfederali ovvero a contratti collettivi nazionali di lavoro; viene stralciato il riferimento alla contrattazione di livello territoriale e aziendale;
b)richiesta della forma scritta per il patto di prova;
c)possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
d) possibilità di prevedere forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
e) applicazione delle norme di sicurezza sociale anche per maternità e assegni famigliari;
f) definizione dell'età massima per il ricorso al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e modulazione della sua durata in ragione del tipo di diploma.
Gli accordi interconfederali/contratti collettivi stabiliscono la durata anche minima del contratto.
La durata del contratto, comunque, non può superare i 3 o i 5 anni, per specifiche figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La formazione, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'offerta pubblica, interna o esterna all'azienda; si precisa che la durata della formazione avrà un monte ore non superiore a 120 ore nel triennio e sarà disciplinata dalle Regioni tenuto conto dell'età , del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista
Previsione di specifiche norme nel caso di impiego del contratto presso datori di lavoro che svolgono attività su cicli stagionali.
Per le Regioni e i settori ove la disciplina contenuta nel decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le regolamentazioni contrattuali regolazioni vigenti.
In assenza della offerta formativa pubblica, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti
I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.