Manovra Finanziaria al centro dei riflettori: la legge di conversione del d.l. 15 luglio 2011 n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167) in vigore dal 6 luglio 2011 contiene disposizioni urgenti ai fini della stabilizzazione finanziaria.
Cerchiamo si sintetizzare alcun delle novità con diretta conseguenza sull’utenza professionale della manovra finanziaria 2011.
Bonus e stock options: si modifica la disciplina fiscale delle cosiddette stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario, mediante l’aumento della quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento.
Incremento della produttività e detassazione: la norma prevede un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato. Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività , qualità , redditività , innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Rateizzazione ed obbligo di cauzione: si elimina l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superiori a 50.000 euro conseguenti ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, cioè all’accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale.
Bollo sui conti di deposito titoli: viene incrementato l’ammontare dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.
Per effetto delle nuove norme, le comunicazioni relative ai depositi di titoli verranno sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità : per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a 50mila euro, dal 2011 l’imposta è aumentata rispetto agli importi previsti al comma 2-bis, ma il nuovo ammontare non viene incrementato nel tempo. Infatti, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l’imposta ammonterà a 34,20 euro; per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla soglia di 50mila euro, le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi.
Negozi, apertura e chiusura liberalizzate: si introduce un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d’arte. La nuova disposizione esclude ora, per l’attività commerciale, anche l’obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale esenzione non è però né generalizzata né definitiva. Da un lato, infatti, la norma attribuisce espressamente carattere sperimentale al nuovo regime; dall’altro esenta dai suddetti vincoli i soli esercizi commerciali siti in comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d’arte. I vincoli e prescrizioni di orario e sulle chiusure festive e infrasettimanali continueranno, perciò, a valere per gli esercizi commerciali di tutti gli altri comuni. Specifica importante: si vincolano Regioni ed enti locali ad adeguare al nuovo regime le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.