L’articolo 42, comma 2, del dl n.78/2010 prevede vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari in favore delle aziende appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’ABI nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, è stabilita la sospensione d’imposta (fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012) su quella quota di utili d’esercizio che le imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete destinano al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all'affare).
La quota di utili che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1 milione.
In attuazione delle disposizioni riportate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione contenente i dati del risparmio d'imposta (mod. RETI), con le relative istruzioni. Il provvedimento ha inoltre stabilito che l'Agenzia determini la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante sulla base del “rapporto fra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto“.
Tale percentuale è stata quindi determinata, con troncamento alla quarta cifra decimale, sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per l'anno 2011 (20 milioni), e l'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, risultante dalle comunicazioni contenenti i dati del risparmio d'imposta validamente presentate. Il beneficio fiscale spetta in misura non superiore al 75,3733%del risparmio di imposta richiesto con il Modello Reti.