Con la Circolare n. 25/E del 19 maggio 2010, rubricato “Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande“, l’Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale dell’IVA relativa alle spese sostenute per vitto e alloggio, mutando radicalmente il precedente orientamento interpretativo.
Secondo l’ultima Circolare in materia, infatti, l’IVA sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detratta per mancata fattura, rappresenta un onere accessorio del costo principale e, pertanto, può essere dedotta dal reddito di impresa o di attività professionale.
L'Agenzia delle Entrate riassume brevemente l'evoluzione normativa sull'argomento, a partire dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, con il quale è stata eliminata la previsione della indetraibilità oggettiva dell'IVA sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, a partire dal primo settembre 2008.
A partire da quella data l'IVA su tali servizi diviene detraibile nella misura in cui gli stessi risultino inerenti all'attività esercitata e siano documentati dalla relativa fattura, che deve, quindi, essere richiesta non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, in quanto tali prestazioni rientrano nell'ambito di quelle per le quali l'emissione della fattura è obbligatoria solo in caso di richiesta da parte del cliente.
In precedenza, l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che l'IVA non detratta, per la mancata richiesta di fattura, dovuta a una valutazione discrezionale del contribuente, non potesse costituire un costo inerente e, quindi, deducibile sia dal reddito, sia dalla base imponibile a fini IRAP.
Tuttavia, l'attuale circolare prosegue indicando un'eccezione al suddetto principio, nel caso in cui “la scelta di non richiedere la fattura per prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale” del contribuente.
Il contribuente, infatti, può scegliere di non richiedere la fattura per le suddette prestazioni e, quindi, di non detrarre l'IVA relativa, nel caso in cui i costi da sostenere per gli adempimenti IVA connessi a tali fatture siano maggiori del vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile.
In tale ipotesi, poiché la scelta del contribuente viene interpretata come la soluzione economicamente più vantaggiosa, secondo l'Agenzia delle Entrate si può riconoscere “all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di ‘costo inerente' all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi“.
Se non arrivano, infine, la Circolare chiarisce che negli stessi termini sopra indicati, l'IVA non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilevanza fiscale anche ai fini IRAP, “a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono a determinare il valore della produzione netta” da assoggettare all'IRAP.