Ogni anno circa il 6% dei lavoratori italiani subisce un incidente sul lavoro. Complessivamente si fa riferimento a quasi un milione di incidenti di diversa natura e gravità . Di questi il 60% dà origine ad una inabilità superiore a 3 giorni mentre il 2,70% determina un'invalidità permanente e l'1,30% la morte. Tuttavia, nonostante questi dati allarmanti, i risultati ufficiali presentano un miglioramento rispetto agli infortuni degli anni scorsi.
Lo scorso 1 aprile 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 81 noto come Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il quale ha recepito e raccolto l'intricato complesso delle norme che nel corso degli anni sono state emanate.
La normativa, fra l'altro, fa riferimento alla figura dell'addetto al servizio di prevenzione e protezione ossia quella persona che concorre ad assicurare, con il relativo responsabile, il funzionamento del servizio di prevenzione e protezione, svolgendo la funzione di riferimento per i lavoratori. Tale soggetto deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, di specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Possono, inoltre, svolgere la funzione di addetto al servizio di prevenzione e protezione anche quei soggetti che, ancorché privi di adeguato titolo di studio, risultino avere già svolto una delle funzioni richiamate dal decreto da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi.
Sono, invece, esonerati dalla partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione i soggetti che abbiano conseguito una laurea in determinate classi prestabilite dalla normativa. Fra le lauree abilitanti direttamente all'esercizio della funzione di addetto al servizio di prevenzione e protezione è presente anche la laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza di durata quinquennale.
Il datore di lavoro dovrà nominare un numero sufficiente di addetti al servizio di prevenzione e protezione rispetto alle caratteristiche dell'azienda i quali risponderanno di qualunque evento dannoso qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbiano dato al datore di lavoro un suggerimento sbagliato o abbiano trascurato di segnalare una situazione di rischio tale da indurre il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura di prevenzione.