Il codice civile stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito la cui durata è stabilita dalla legge, dalle norme corporative e dagli usi o secondo equità . Volendo esprimere un concetto più ampio, quello delle ferie è un diritto inviolabile al punto tale che, nel caso di mancato godimento a causa di malattia, il lavoratore ha diritto al pagamento dei giorni di ferie non fruiti. E' quanto ha disposto il Tar di Lecce con una sentenza dello scorso mese di maggio.
La pronuncia del Tribunale Amministrativo è chiara: la maturazione del diritto alle ferie non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore. Il diritto alle ferie, infatti, non solo è finalizzato a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale.
Tutto nasce quando un dipendente in servizio nella Marina Militare, nel corso del 2008 veniva dispensato dal servizio per inabilità fisica. Procedeva, quindi, ad impugnare il provvedimento con il quale l'Amministrazione respinse la sua istanza di monetizzazione del periodo di congedo maturato e non fruito a causa di assenza per malattia.
Per la verità alcune precedenti sentenze prevedono il pagamento delle ferie maturate e non godute a causa di documentate esigenze di servizio o in caso di decesso o cessazione del servizio per infermità del lavoratore.
Con la sentenza in questione il Tar ha accolto il ricorso del dipendente asserendo che il diritto alle ferie è ricollegabile al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale potrà partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale. Da ciò consegue che tale diritto continua a maturare anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia.
Qualora il dipendente si trovi nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie causa malattia, la non monetizzazione del diritto finirebbe per arrecargli danni, impedendogli anche di ottenere, pur in presenza di una causa a lui non imputabile, il pagamento delle ferie non godute.