Novità in materia di privacy in azienda con il Decreto Sviluppo prevede che la tutela dei dati personali sia limitata alle persone fisiche e, pertanto, non trova applicazione nei rapporti tra imprese.
Cosa vuol dire?
In pratica, i dati di persone giuridiche, imprese, enti e associazioni possono essere trattati senza vincoli, sempre che si tratti di trattamenti per finalità amministrativo-contabili.
Introdotte poi delle semplificazioni in tema di CV ricevuti da imprese, professionisti ed enti.
Mentre finora bisognava dare l’informativa all’interessato (con il problema del consenso per il caso di descrizione di dati sensibili), adesso si esclude temporaneamente l’obbligo di informativa privacy per conservare i curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Solo al momento successivo il titolare del trattamento sarà tenuto a fornire gli elementi dell’informativa.
Possono fare una autocertificazione i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti.
Nella versione originaria era ammessa la semplificazione solo per coloro che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto.
L’autocertificazione deve attestare il trattamento dei soli dati elencati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal codice della privacy e dal disciplinare tecnico.
Un “capitolo a parte” è dedicato al Marketing cartaceo: vale il Registro delle Opposizioni per il Marketing telefonico, per cui chi non è iscritto nel può ricevere proposte commerciali su carta.