La legge considera lavoratore notturno chiunque svolga durante l’intervallo dalla mezzanotte alle cinque di mattina: almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; una parte del suo orario di lavoro secondo norme definite dai contratti collettivi.
In assenza di disciplina collettiva si considera lavoratore notturno colui che svolge per almeno 3 ore lavoro di notte per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
L'orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore in media nell'arco delle 24 ore, calcolate dal momento di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Questo limite rappresenta una media ore lavorate e non lavorate e in mancanza di previsioni normative, risulta applicabile su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.
Nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve tener conto del periodo dl riposo minimo settimanale quando questo ricade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi.
In alcuni casi, vige il divieto assoluto di svolgimento del lavoro durante la notte.
Ad esempio: per gli apprendisti minorenni con divieto di lavoro per un periodo di 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7; minori adolescenti, con divieto di lavoro per un periodo di 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7; addetti ai servizi pubblici di trasporto in concessione con divieto di lavoro notturno per più di 6 notti consecutive in caso di turni alternati; donne dall'accertamento della gravidanza e fino all'anno di età del bambino con divieto di lavoro dalle ore 24 alle ore 6.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dai seguenti soggetti: lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; lavoratrice e dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a 12 anni.