I poteri di controllo e vigilanza del datore di lavoro

di Roberto Grementieri

Pubblicato 23 Maggio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Lo Statuto dei lavoratori prevede che i datori di lavoro possano esercitare attività  di controllo sui propri dipendenti.
In particolare l'assoluto divieto di servirsi, per il controllo dell'attività  lavorativa, di guardie giurate riguarda l'esclusiva utilizzabilità  per tutela del patrimonio aziendale.

Risulta conseguentemente esclusa alle guardie giurate la possibilità  di avere accesso nei locali di lavorazione, se non per motivi ed esigenze attinenti la salvaguardia dei beni aziendali e con previa comunicazione preventiva ai lavoratori dei nominativi e delle specifiche mansioni del personale di vigilanza sul luogo di lavoro.

Per quanto riguarda il divieto di effettuare controlli mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature atte à  sorvegliare a distanza l'attività  dei lavoratori, la normativa prevede a riguardo che l'impiego di strumenti sia consentito solo per comprovate esigenze organizzative e produttive o per motivi di sicurezza, e previo accordo con le rappresentanze sindacali e aziendali.

L'orientamento giurisprudenziale ha previsto in alcuni casi che questi possano comunque risultare legittimi; è il caso dei controlli posti in essere, da dipendenti di un'agenzia investigativa, su incarico del datore di lavoro.
Il personale investigativo risultano utili per constatare l'eventuale appropriazione di denaro o di altre gravi inadempienze messe in atto dal dipendente.