Il Tribunale di Milano, con due distinte senÂtenze, interviene in tema di sanzioni sull'ocÂcupazione di clandestini con permesso di soggiorno falso stabilendo la responsabilità del datore di lavoÂro per non aver verificato l'autenticità dei permessi di soggiorno consegnati dai lavoratori.
Nella prima sentenza (Tribunale di Milano, sez. IV, 19.12.2010, n. 14390), il Giudice osserva che la legislazione pone a carico dei datori di lavoro un onere specifico di diligenza nel compimento delle formalità connesse all'assunzione, onere che nel caso di lavoratori stranieri è particolarmente accentuato in ragione delle problematiche connesse con la corretta identificazione degli interessati.
La circostanza che il datore di lavoro si limiti a ricevere dal prestatore straniero una semplice fotocopia del permesso di soggiorno, senza pretendere l'originale e senza preoccuparsi di verificarne l'autenticità presso gli organi competenti, denota di per sé stessa il difetto di ogni elementare diligenza in capo al medesimo datore.
Nella seconda pronuncia (Tribunale di Milano, sez. I, 14.1.2011, n. 431), il Giudice osserva che ai fini dell'applicabilità delle sanzioni sul lavoro sommerso, la registrazione nelle scritture obbligatorie di un lavoratore con generalità diverse da quelle effettive è del tutto equiparabile alla omessa registrazione del lavoratore effettivamente occupato.
La responsabilità del datore di lavoro è ravvisabile allorquando egli accetti la semplice fotocopia del permesso di soggiorno e non abbia chiesto di visionare l'originale.