Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, sicché il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
Di fatto, si macchia di concorso di colpa del lavoratore, salvo che la condotta di questi non presenti caratteri di abnormità , inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
E’ questo l’orientamento confermato da una recente sentenza della Cassazione, sentenza n. 4656 del 21 febbraio 2011: affinché sussista il carattere di abnormità del comportamento del lavoratore è necessaria una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato rispetto a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.