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Procedura fallimentare delle imprese

di Nicola Santangelo

Pubblicato 8 Aprile 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Si ha fallimento quando il debitore si trova nello stato di insolvenza ossia diviene incapace di far fronte regolarmente e tempestivamente alle proprie obbligazioni.
La situazione del debitore deve essere non transitoria: ciò vuol dire che non è possibile considerare fallito il debitore che si trova temporaneamente in difficoltà  ad adempiere. Inoltre non si può parlare di fallimento quando il debitore, ancorché non più in grado di far fronte ai propri impegni, gode di credito sul mercato ovvero i suoi creditori accettino di posticipare l'esigibilità  di quanto loro spettante.

L'inadempienza del debitore non va confusa con l'insolvenza. E' infatti inadempiente il debitore che non paga quanto dovuto perché contesta la qualità  della fornitura ricevuta mentre diviene insolvente il debitore che ha venduto il proprio patrimonio a un basso prezzo al fine di avere la liquidità  necessaria per pagare un creditore. C'è da evidenziare che l'occultamento o l'aggravamento dello stato di insolvenza comporta la contestazione di un reato fallimentare.

Per essere insolvente un imprenditore deve essere commerciale, privato e non piccolo poiché i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli non sono soggetti a fallimento.

Può essere dichiarato fallito l'imprenditore cessato o defunto purché la sentenza di fallimento sia pronunciata entro l'anno successivo al decesso o alla cancellazione al Registro delle Imprese e l'insolvenza si riferisca al periodo in cui l'imprenditore ancora svolgeva la propria attività .

Il fallimento può essere richiesto da un'istanza proveniente dal debitore stesso tramite il deposito presso il Tribunale competente delle scritture contabili e fiscali degli ultimi tre esercizi unitamente ad un elenco dei creditori con i relativi crediti, all'individuazione dei ricavi degli ultimi tre esercizi e a una descrizione del proprio patrimonio. Può, inoltre, essere richiesto dai creditori o da un Pubblico Ministero qualora, nell'ambito di un giudizio penale, emergano indizi di insolvenza.

Ricevuta l'istanza il Tribunale avvia l'istruttoria pre-fallimentare convocando debitore e creditori. Non può pronunciarsi fallimento quando in tale sede è accertato che le passività  scadute e non pagate dal debitore sono inferiori a euro 30.000.

Nel caso di sussistenza dei requisiti di legge il Tribunale pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento. Vengono, così, applicati i sigilli sui beni dell'imprenditore.