La società cooperativa deve essere costituita per atto pubblico da depositarsi entro 20 giorni dalla stipula presso il PRI competente per il luogo in cui ha sede la società . L'atto costitutivo deve riportare l'indicazione dell'oggetto sociale con l'individuazione dell'interesse dei soci, i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, i criteri adottati per la ripartizione degli utili, l'eventuale svolgimento dell'attività della società nei confronti di terzi.
Parte integrante dell'atto costitutivo è lo Statuto nonché uno o più Regolamenti, predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea straordinaria dei soci, che disciplinano lo svolgimento dell'attività mutualistica fra la cooperativa e i propri soci.
L'atto costitutivo prevede la possibilità di emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le S.r.l. o le S.p.A. In tal caso occorre che l'atto costitutivo preveda i diritti patrimoniali e amministrativi riconnessi ai titoli nonché eventuali condizioni per la circolazione.
La società cooperativa deve costituirsi con almeno 9 soci. Tale numero minimo è ridotto a 3 nel caso in cui i soci siano tutti persone fisiche e l'atto costitutivo preveda che la società adotti le norme previste per le società a responsabilità limitata. Qualora, una volta costituita la cooperativa, il numero dei soci scenda al di sotto del numero minimo la società è sciolta di diritto se, decorso un anno, non viene reintegrato il numero dei soci.
I soci delle cooperative possono appartenere a diverse categorie:
- Soci cooperatori, sono i soci ordinari ossia quelli che hanno costituito la società al fine di fruire del vantaggio cooperativo;
- Soci sovventori, non possiedono i requisiti soggettivi richiesti dallo statuto per la partecipazione alla società nella qualità di soci ordinari. L'atto costitutivo può prevedere particolari condizioni di favore per questa tipologia di soci quali partecipazione agli utili o liquidazione delle quote/azioni in caso di estinzione della società cooperativa. Ai soci sovventori può essere attribuito un voto plurimo, fino a un massimo di cinque voti per ciascun sovventore (il voto complessivo espresso dai soci sovventori non può essere superiore a un terzo dei voti totali);
- Soci finanziatori, figura creata al fine di dotare la cooperativa di un'ulteriore fonte di finanziamento. Non hanno diritto di voto ma sono privilegiati nella distribuzione degli utili che devono essere maggiorati del 2% rispetto a quelli spettanti ai soci cooperatori. Hanno, inoltre, diritto di prelazione in caso di liquidazione della società .