Aziende, attenzione a come stilate i contratti: con ricorso al Tribunale del Lavoro – al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova – un lavoratore ha ottenuto il riconoscimento di nullità del patto di prova in quanto sottoscritto dopo l’inizio effettivo del rapporto di lavoro.
Sia il Giudice di primo grado, sia la Corte di Appello (successivamente adita dalla società ) hanno confermato l’illegittimità di un licenziamento su queste basi, condannando la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Il ricorso alla Cassazione da parte della società – che lamentava la mancanza di prove certe sulla sottoscrizione del contratto (e, quindi, del patto di prova nello stesso inserito) in data successiva alla data apposta nello stesso documento – si è concluso con una sentenza (la n. 458/2011) di rigetto del ricorso.
Nel decidere il caso in esame, la Corte di Cassazione ha dunque aderito al costante orientamento di legittimità secondo il quale la forma scritta necessaria per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto.