L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla manovra d’estate 2010 (legge n. 122/2010), tra cui il contrasto alle frodi e alle imprese in perdita sistemica, i prezzi di trasferimento, la concentrazione della riscossione, la preclusione dell’autocompensazione, le disposizioni antiriciclaggio, le reti di imprese, il rientro di ricercatori in Italia, le disposizioni in materia di procedure concorsuali e
contenzioso.
Di seguito si illustrano alcuni dei chiarimenti più rilevanti.
Accertamento sintetico redditometro: il nuovo accertamento sintetico basato sul redditometro può essere applicato in relazione ad ogni singola annualità per la quale il reddito dichiarato non risulti in linea con il reddito presunto (non è più necessario che lo scostamento interessi due o più periodi d'imposta anche non consecutivi).
Le nuove disposizioni hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione non era scaduto al 31.5.2010.
Imprese in perdita sistemica: ai fini dell'accertamento da parte degli organi di controllo, la norma non individua un periodo temporale minimo trascorso il quale la perdita può definirsi «sistemica».
Ne consegue che la perdita fiscale che si protrae per almeno due esercizi consecutivi (in assenza di deliberazioni sociali di aumenti a titolo oneroso di capitale di importo almeno pari alla perdita stessa) sarà sufficiente a legittimare il controllo.
Prezzi di trasferimento documentazione: con riferimento alle operazioni rientranti nella disciplina dei prezzi di trasferimento, al fine di usufruire dell'esonero dalle sanzioni per infedeli dichiarazioni fiscali, le imprese interessate possono consegnare all'Amministrazione finanziaria una documentazione idonea a consentire agli accertatori il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Compensazione – preclusione in presenza di un debito su ruoli definitivi: il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento vale anche per le cartelle già notificate nel 2010 e per quelle in generale il cui termine di pagamento sia scaduto al 31.12.2010. La compensazione è, pertanto, ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella o se il pagamento dei ruoli viene eseguito in maniera tempestiva.
Reti di imprese: la Commissione europea ha ritenuto che le agevolazioni temporanea favore delle reti di imprese non costituiscono aiuti di Stato. Ai fini della configurabilità del contratto di rete, non costituiscono elementi essenziali l'istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell'organo comune.