Il CUD 2011 (visualizza o scarica il modello CUD 2011), ricordiamo ai datori di lavoro, va consegnato al contribuente entro il 28 febbraio: generalmente in formato cartaceo, è possibile trasmetterlo al dipendente anche in formato elettronico purché gli sia garantita la possibilità di riceverlo e “materializzarlo” (stamparlo su carta) per i successivi adempimenti.
Da una prima lettura del nuovo modello e delle istruzioni di compilazione (leggi o scarica le istruzioni di compilazione del CUD 2011) è possibile cogliere le principali novità di quest’anno.
Per attenuare gli effetti economici delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, è stato previsto che sui compensi a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione – attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore – è applicata una addizionale del 10%.
In presenza di remunerazioni in forma di bonus e stock options, dunque, nelle annotazioni va indicato con il codice BL: l’ammontare complessivo di dette remunerazioni; la parte di detti compensi eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione; la relativa imposta operata.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 31, 32 e 33 vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti IRPEF (sia da tassazione ordinaria che separata), di addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF relativi all’anno precedente, non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.
A tale proposito, in merito alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, è previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro.
Anche nel modello di quest’anno, trova spazio una sezione dedicata alla detassazione per i premi di produttività , prevista dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93.
Infine, per i docenti e ricercatori è soggetto a IRPEF solo il 10% dei redditi corrisposti nel caso in cui siano:
a) in possesso di titolo di studio universitario o equiparato siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
b) dal 29 novembre 2008 o in uno dei 5 anni solari successivi svolgono attività in Italia e conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, così come previsto anche nel modello dello scorso anno, nel punto 1 del CUD va indicato il 10% del reddito percepito.
Ricordiamo che il CUD deve essere utilizzato per certificare: l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno precedente ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; le relative ritenute di acconto operate; le detrazioni effettuate.